04/11/2011

Testo Unico sull'apprendistato

E' in vigore il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 30, della legge n. 247 del 2007 e nell’art. 46 della legge n. 183 del 2010.

Il testo è stato emanato al termine di un iter procedimentale che ha visto coinvolte, a vario titolo, oltre alle Commissioni parlamentari, le parti sociali e la conferenza Stato – Regioni. 

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In sintesi:

• l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani;
• definizione di un regime transitorio di non più di sei mesi;
• semplificazione dell’istituto, a partire dai nomi delle tre tipologie contrattuali:
(a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
(b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; (c) apprendistato di alta formazione e ricerca;
• nell'apprendistato professionalizzate l'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, non può essere superiore a centoventi ore per la durata del triennio ed è disciplinata dalle Regioni;
• possibilità dell’utilizzo del contratto per i lavoratori in mobilità (si può definire una quarta tipologia di apprendistato);
• contratto stipulabile anche dalla P.A. (la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze);
• apertura (per il contratto di alta formazione) anche a percorsi misti di lavoro e ricerca;
• possibilità di apprendistato per i praticanti di professioni ordinistiche; 
• forte rimando alla contrattazione collettiva e responsabilizzazione delle parti sociali. Il rinvio è alla contrattazione nazionale, per la regolamentazione e gestione 
dell’apprendistato professionalizzante (per l’uniformità su tutto il territorio);
• gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto;
• abbassamento della durata massima (tre anni), con l’eccezione delle figure professionali dell'artigianato (cinque);
• fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro è il rilancio dell’apprendistato di primo livello che diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale; 
• per le attività stagionali i contratti collettivi potranno prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, comprese le durate minime;
• verrà istituito il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro

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