Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
Si prevede una durata minima di 2 mesi e una durata massima di 6 mesi. Per alcune categorie di tirocinante, ad esempio le persone disabili, persone svantaggiate, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ed altre che la dgr puntualmente specifica, la durata massima può arrivare sino a 12 o 24 mesi. Per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali la durata minima è ridotta ad un mese. Per gli studenti, coinvolti in tirocini attivati durante il periodo estivo, la durata è ricompresa tra i 14 giorni e i 3 mesi.
Al tirocinante è corrisposta un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio di importo minimo di 800 euro lordi mensili.
I soggetti ospitanti attivano i tirocini extracurriculari nel rispetto di specifici limiti numerici, in proporzione al proprio organico. A dette limitazioni sono applicate delle deroghe premiali per coloro che assumono i tirocinanti al termine del (durante il) percorso di apprendimento.
Per ulteriori informazioni, visita il sito web della Regione Lazio.