Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

Il Testo Unico - D.Lgs. n.167/2011 introduce significative innovazioni relative all’apprendistato, contratto a “causa mista” caratterizzato dall’alternanza di formazione e lavoro.
Gli Atenei sono direttamente coinvolti nell’attivazione e promozione dell’Apprendistato di alta formazione e ricerca che si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni di età ed è finalizzato a conseguire titoli di studio nel corso di un’esperienza professionalizzante.

L’introduzione dell’Alto Apprendistato rappresenta un nuovo strumento per costruire un ponte tra università e lavoro, permettendo di:

  • conseguire titoli di Laurea e Laurea Magistrale;
  • conseguire titoli di Dottorato di ricerca;
  • conseguire titoli di Specializzazione (escluse le scuole di specializzazione mediche);
  • conseguire titoli di Master di I e II Livello;
  • svolgere il praticantato per le professioni ordinistiche.
L’Apprendistato di alta formazione e ricerca coinvolge tre attori:
Il contratto può essere immediatamente attivato tramite intese ad hoc stipulate tra il singolo datore di lavoro e l’istituzione formativa e/o di ricerca prescelta. Inoltre, ha la medesima durata del percorso di studi quindi si conclude con il conseguimento del titolo e si trasforma in un contratto a tempo indeterminato, se non espressamente disdetto da una delle due parti con il preavviso di legge.

Approfondimenti normativi